Tutti saranno d’accordo nel concordare che sugli apparecchi da gioco vanno apposte le diciture dettate dalla nostra normativa italiana vigente nel settore e cioè “il rischio da gioco” e la “possibilità di vincita”: queste targhette, a tutela dei giocatori devono essere chiare, dirette e non devono rinviare al sito di AAMS, ma avvertire direttamente l’utente sui “rischi del gioco d’azzardo”.
Tante segnalazioni in questo senso sono pervenute ad As.tro che non può che prenderne nota e cercare di sensibilizzare gli esercenti sulla prova della presenza della targhetta “informativa” e sulla particolarità di poter quotidianamente avvertire il pubblico sulla “pericolosità” del gioco d’azzardo ove il gestore della sala da gioco fosse particolarmente sensibile a questo discorso.
Anche la Siae avrebbe rilevato la mancanza della formula di informativa che dovrebbe essere presente e quindi sono nate “contestazioni” ai gestori in questo senso in rispetto della legge Balduzzi. A loro volta i gestori delle sale da gioco non sono tenuti a sottoscrivere le contestazioni della Siae qualora il contenuto di dette contestazioni non fosse loro chiaro e documentato con un fac-simile di “targhetta informativa” allegata all’intervento Siae.
La completezza della documentazione dei rilievi effettuata dalla Siae con fac-simile della taghetta-Balduzzi consentirebbe ai gestori della sala da gioco di affrontare un eventuale ricorso all’Amministrazione per il riesame della procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti.
L’ideale sarebbe che venga stilato dagli esattori un “verbale standard” da far sottoscrivere ai gestori che rispecchi pedissequamente la situazione rilevata nella sala da gioco sia relativamente alle “targhette” apposte sugli apparecchi da gioco, sia per la presenza della documentazione rilasciata da Asl sul “pericolo” del gioco d’azzardo: questo aiuterebbe entrambi ad un più corretto, preciso e veritiero esame della situazione rilevata.
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Chiara Benedetti - Google+